
Nel diritto societario italiano la holding si legge attraverso le regole sul controllo ex art. 2359 c.c. e sulla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., con conseguenti responsabilità e obblighi di pubblicità. Questa formulazione è importante perché tiene insieme struttura, potere e responsabilità.
Il primo pilastro: il controllo societario
Il primo pilastro normativo è l’art. 2359 c.c. La disposizione considera controllate le società in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, oppure di un’influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali. Questa è la base tecnico-giuridica da cui nasce la nozione di capogruppo.
Ciò significa che il diritto societario non guarda solo alla percentuale formale di capitale posseduto. Guarda soprattutto alla capacità di incidere sulla volontà della società partecipata. È per questo che anche una partecipazione non totalitaria può dare luogo a controllo, purché sia sufficiente a determinare stabilmente l’indirizzo assembleare o gestionale della società.
Diritto Holding, il secondo pilastro: il gruppo come fenomeno giuridico
Sul piano economico, il gruppo è un’aggregazione di imprese soggette a controllo unitario, spesso organizzata in forma piramidale con una holding al vertice. Nel diritto societario italiano il gruppo non è solo una realtà di fatto: è un fenomeno che può produrre effetti precisi su responsabilità, trasparenza e tutela dei terzi.
Questo passaggio è essenziale. Il gruppo non cancella l’autonomia giuridica delle singole società. Le controllate restano soggetti distinti, ciascuno con propri organi, patrimonio e creditori. Proprio per questo il diritto si occupa di stabilire quando e come la holding possa influenzarle legittimamente, e quando invece quell’influenza diventi problematica.
Controllo e direzione non coincidono sempre
Un errore frequente è sovrapporre automaticamente controllo e direzione e coordinamento. In realtà, il controllo è un dato strutturale, mentre la direzione e coordinamento riguarda l’esercizio effettivo di un potere di indirizzo. Anche fonti operative di area camerale e professionale distinguono infatti la mera posizione di controllo dall’attività concreta di governo del gruppo.
Questa distinzione è molto utile anche sul piano editoriale, perché aiuta il lettore a capire che non ogni società controllante esercita necessariamente una direzione unitaria in senso rilevante ex art. 2497 c.c. Tuttavia, quando la holding impartisce linee strategiche, centralizza decisioni o orienta stabilmente le controllate, il tema della direzione e coordinamento entra pienamente in gioco.
L’art. 2497 c.c. e la responsabilità della capogruppo
L’art. 2497 c.c. stabilisce che le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale sono direttamente responsabili verso i soci della controllata per il danno arrecato alla redditività e al valore della partecipazione, e verso i creditori sociali per la lesione all’integrità del patrimonio della società. La norma aggiunge anche che non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento oppure venga integralmente eliminato.
Questa è una delle disposizioni più importanti dell’intero diritto dei gruppi. Il legislatore, infatti, non vieta la direzione unitaria del gruppo, ma ne disciplina i limiti. La holding può legittimamente orientare le controllate nell’interesse del gruppo, ma non può sacrificare in modo scorretto l’interesse della singola società eterodiretta. Se lo fa, scatta la responsabilità.
La pubblicità della direzione e coordinamento
Un secondo fronte molto rilevante è quello della pubblicità legale. Le Camere di commercio ricordano che l’art. 2497-bis c.c. impone di dare pubblicità alla soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento e attribuisce agli amministratori la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata conoscenza di tali fatti. La comunicazione va effettuata al Registro delle imprese con le modalità previste dalla modulistica camerale.
Questo profilo è spesso sottovalutato, ma è centrale. Una holding non opera solo “dentro” il gruppo: opera anche verso l’esterno, nei confronti di soci, creditori, controparti, professionisti e mercato. Per questo il diritto pretende che la soggezione a direzione e coordinamento sia resa conoscibile. La trasparenza non è un elemento accessorio; è parte integrante della disciplina del gruppo.
Holding e corretta gestione dei rapporti infragruppo
Sul piano pratico, la disciplina societaria delle holding si traduce in una regola molto concreta: più il gruppo è integrato, più devono essere chiari i rapporti infragruppo. La costituzione della holding incide su struttura del gruppo, flussi finanziari e tracciabilità delle decisioni, e che errori iniziali di impostazione si riflettono poi su bilanci, contratti, operazioni straordinarie e gestione quotidiana.
Questo significa che il diritto societario della holding non vive solo nelle norme del Codice civile, ma anche nella qualità dell’architettura concreta: statuti coerenti, delibere tracciabili, ruoli chiari, rapporti ben formalizzati e un uso non arbitrario del potere di gruppo. In assenza di questi presidi, la holding rischia di essere formalmente esistente ma sostanzialmente fragile.
FAQ
Qual è la norma base sul controllo nelle holding?
L’art. 2359 c.c., che individua le ipotesi di controllo e collegamento tra società.
Che cosa disciplina l’art. 2497 c.c.?
Disciplina la responsabilità di chi esercita attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
Esiste un obbligo di pubblicità per la direzione e coordinamento?
Sì. Le Camere di commercio richiamano l’obbligo di pubblicità della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis c.c.
Controllo e direzione coincidono sempre?
No. Il controllo è una posizione societaria; la direzione e coordinamento riguarda l’effettivo esercizio di un potere di indirizzo sul gruppo.